CITES allegati A e B: regolamento e norme

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Che cosa sono i CITES allegati A e B? E soprattutto cosa sono le denunce di nascita, i microchip, le cessioni e i documenti gialli? Tutto si racchiude in un obiettivo: più conosciamo i regolamenti della convenzione di Washington (sinonimo di C.I.T.E.S) più ci tuteliamo da multe salate.

Come abbiamo già spiegato nel precedente articolo (clicca qui); l’obiettivo di questa organizzazione mondiale è quello di regolamentare il commercio degli animali e delle piante inserite in lista; sulla base dei dati raccolti dalla IUCN.

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Le specie vengono quindi selezionate e aggiunte alla lista degli animali in CITES in base allo stato di conservazione della popolazione selvatica. Come potete immaginare la situazione delle popolazioni naturali delle specie può essere molto variabile. Per questo motivo sono stati creati diversi allegati A, B e C; che corrispondono a specifici regolamenti conosciuti globalmente come “appendici”.

Dunque quando parliamo di CITES, di microchip, di documento giallo, registri… dobbiamo prima capire di che allegato stiamo parlando poiché le norme cambiano in base agli stessi.

CITES allegati B

Iniziamo a parlare dell’allegato B della CITES. In questo contenitore vengono inserite le specie per le quali si applicano norme di regolamentazione del commercio semplificate. Per facilitare la comprensione di questo articolo divideremo i cites allegati in due sezioni di norme: “per i proprietari” e per “gli allevatori”.

I proprietari che detengono animali in cites allegato B devono:

  • Essere in possesso di una Dichiarazione di cessione ai fini CITES: ovvero un foglio che riporti i dati del cedente, del ricevente, e dell’animale. Per essere valido il documento deve avere il numero di protocollo di nascita, la data di rilascio e il nome dell’ufficio cites di riferimento.

Gli allevatori che vogliono vendere o esporre animali in CITES allegato B devono:

  • Richiedere il registro cites presso l’ufficio della propria città. Si ottiene in modo gratuito compilando un documento fornito dai carabinieri forestali dove si indicano i riproduttori presenti in allevamento.
  • Entro 10 giorni dalla nascita degli animali è necessario comunicare all’ufficio forestale il numero degli esemplari nati attraverso l’invio del modello SCT1/B. Nota Bene: questo modello può essere modificato a causa delle diverse quantità di nati per le specie più promiscue.
  • Ricevere il numero di protocollo dei nascituri da segnare sul registro cites nella sezione “CARICO”
  • Cessione: una volta caricati nel registro i nati non vi resta che cederli di volta in volta segnandone l’uscita sul registro nella sezione “SCARICO” e rilasciando una dichiarazione di cessione ai fini cites al cliente.
cites allegati b

Cites allegato B: specifiche tecniche

La dichiarazione di cessione ai fini cites non è valida se il numero di protocollo non è affiancato all’ufficio cites di riferimento. Altrettanto importante è richiedere il registro se si ha intenzione di vendere o esporre gli animali (anche amatorialmente). Si è esenti dal registro esclusivamente se si ha intenzione di riprodurre gli animali per tenerseli; qualsiasi cessione invece lo preclude.

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Cites allegato A

Se per un attimo avete pensato che l’allegato B fosse complicato e dispendioso è perché ancora siete ignari della regolamentazione dei CITES allegati A (o appendice 1).

I proprietari di un animale in allegato A devono avere:

  • Dichiarazione di cessione ai fini CITES che riporti i dati del venditore e dell’acquirente.
  • Il CITES GIALLO ovvero un documento di colore giallo che attesti tutti i dati dell’animale.
  • Un sistema di marcaggio: microchip, anello inamovibile o cites fotografico. Nel caso specifico il CITES FOTOGRAFICO è valido all’estero e viene convertito su richiesta forestale negli altri metodi di marcaggio.

L’allevatore di animali in allegato A invece dovrà adempiere ai seguenti punti:

  • Denuncia di nascita entro 10 giorni
  • Attesa di 1 anno (o del tempo necessario) per inserire il sistema di marcaggio. Il microchip può essere applicato soltanto da un veterinario.
  • Richiesta del documento CITES

Dopo la richiesta del documento GIALLO il percorso burocratico si divide in due sezioni: se è la prima volta che riproduci oppure no.

  • Se è la prima volta: i carabinieri forestali con l’ISPRA provvederanno ad eseguire dei test del DNA sui genitori e a campione sui cuccioli.
  • Se non è la prima volta: i carabinieri e l’ispra eseguiranno i test a loro discrezione ma comunque fissi ogni 4 anni.

Effettuati i test del DNA, se tutto va bene, ci sarà il rilascio del documento CITES Giallo. Ma prima vi verrà comunicata la fonte del CITES.

  • Fonte W o Wild: viene affidata ad animali non nati in cattività o di origine sconosciuta (dopo una sanatoria ad esempio). Questa fonte non può essere commerciata e gli spostamenti devono essere approvati dall’ufficio CITES, in alcuni casi anche con un sopraluogo.
  • La fonte F è la successiva alla W e prevede 3 gradi di generazione F1, F2 o F3. La F3 è uguale a fonte C, vedremo in seguito il perché.
Cites allegati a

Cites allegato A: come funziona la fonte F

La fonte F si divide in:

  • F1: ovvero animali nati dalla prima generazione di cattività come Fonte W + Fonte W
  • F2: ovvero animali nati dalla seconda generazione di cattività come Fonte F1 + Fonte F1

Nessuna di queste pratiche prevede l’INBREEDING, dunque non si possono accoppiare animali della stessa covata.

Sia la F1 che la F2 rifanno agli obblighi della fonte W, ovvero non sono commerciabili e il loro spostamento deve essere accertato e autorizzato dagli organi forestali.

  • F3 o fonte C: è affidata agli animali della terza generazione, ovvero Fonte F2 +Fonte F2. (Per arrivare a questa fonte nel caso si partisse da animali in fonte W devono passare almeno 20 anni di riproduzioni e accoppiamenti, giusto per specificare il costo dietro ad animali in allegato A).

La fonte F3 o C è commerciabile ma per farlo il nostro allevatore necessiterà di un registro che potrà ottenere gratuitamente inviando la richiesta all’ufficio CITES di riferimento. Il registro verrà rilasciato soltanto a seguito di un sopraluogo e a quel punto si avrà accesso alla possibilità di fare vendita e/o esposizione.

CITES allegati: perché gli animali costano di più?

Soprattutto nel caso degli animali in allegato A le spese che l’allevatore deve sostenere sono tantissime. Il mantenimento della cucciolata per almeno 1 anno dalla nascita, le operazioni di marcaggio, il veterinario… e nel caso delle fonti W e F1/2 anche il mantenimento dei riproduttori a vita.

Capiamo quindi che per avere in vendita un animale in cites allegato A il nostro allevatore se è fortunato avrà già speso una media di 60/70 euro ad animale che moltiplicato per un numero x di cuccioli rappresenta un investimento enorme.

E gli allegati B? Costano di più o di meno?

Generalmente quando una nuova specie da libera vendita entra nell’allegato B subisce comunque un rincaro del prezzo a causa della burocrazia e della compilazione del registro. Sbagliare a compilare il registro o a rilasciare le cessioni può costare agli allevatori anche multe di migliaia di euro. Questa responsabilità solitamente viene sostenuta dal prezzo dell’animale anche se in generale le operazioni per l’allegato B sono tutte gratuite.

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